QUI BRUXELLES: Il parere della Piattaforma REFIT sull’efficacia e l’efficienza della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici relativamente ai servizi sociali: alcuni spunti di riflessione

di Luciano Stella,  MUST & Partners

Il 14 marzo 2019 a seguito della domanda presentata dal Ministro olandese della Salute, del Welfare e dello Sport, è stato pubblicato il parere della Piattaforma REFIT della Commissione europea sull’efficacia e l’efficienza della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici relativamente agli appalti di servizi sociali.
Il programma REFIT della Commissione è un programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione europea con l’obiettivo ultimo di formulare raccomandazioni rivolte alla Commissione, tenuto conto dei suggerimenti espressi dai cittadini e dalle parti interessate.
La piattaforma REFIT è stata istituita nel 2015 nell’ambito dell’agenda “Legiferare meglio” della Commissione e sostiene gli interventi volti a semplificare il diritto dell’UE e a ridurne gli oneri normativi, a vantaggio della società civile, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. Riunisce la Commissione, le autorità nazionali e altre parti interessate (quali rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle parti sociali e della società civile, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni) in occasione di riunioni periodiche.
La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici disciplina al Titolo III particolari regimi di appalto, tra cui al Capo I gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici. Tali categorie di servizi sono individuati all’allegato XIV, a titolo meramente esemplificativo citiamo i servizi sanitari, i servizi sociali, i servizi religiosi, i servizi alberghieri e di ristorazione, i servizi investigativi e di sicurezza, i servizi postali. Si ritiene che tali servizi abbiano caratteristiche specifiche che li rendano inadatti all’applicazione delle procedure regolari per l’aggiudicazione di appalti pubblici e necessitino quindi di autonoma disciplina.
Secondo la Direttiva sugli appalti pubblici tali categorie di servizi hanno per loro stessa natura una dimensione transfrontaliera limitata e sono forniti in un contesto particolare che varia ampiamente tra gli Stati membri, a causa delle diverse tradizioni culturali. I servizi per la persona con valori al di sotto di una soglia predeterminata non saranno in genere di interesse per i fornitori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in contrario.
Tuttavia, l’idea di fondo è che oltre una certa soglia anche gli appalti di servizi sociali possano presentare un interesse transfrontaliero e quindi debbano essere pubblicizzati in modo trasparente, pur essendo per gli stessi previsto un regime “light” rispetto all’ordinario. La Direttiva 2014/24/UE impone infatti per gli appalti pubblici di servizi sociali che superino la soglia di 750 000 euro il rispetto dei principi di base della trasparenza e della parità di trattamento. Nello specifico, secondo quanto disposto all’art. 75 della stessa Direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi così definiti sociali rendono nota tale intenzione o mediante la pubblicazione di un bando di gara o mediante un avviso di pre-informazione pubblico.
Secondo il Ministro della Salute olandese, i servizi nel campo dell’assistenza alla gioventù, dell’assistenza ai disabili e dell’assistenza sociale sono eseguiti sempre a livello locale, mancando un interesse transfrontaliero. L’obbligo di seguire le procedure pubbliche di appalto per i servizi al di sopra del valore soglia, nonostante sia in vigore un regime “light”, si traduce in un notevole onere amministrativo e finanziario sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per i fornitori. Si è chiesta quindi una valutazione da parte della Commissione delle disposizioni della Direttiva appalti pubblici che si riferiscono ai servizi nel campo sociale ed una valutazione della dimensione transfrontaliera degli stessi. Qualora gli stessi manchino di una dimensione transfrontaliera si potrebbe valutare l’opportunità di una esclusione dalle competenze della Direttiva appalti pubblici. Infine, si è chiesto alla Commissione di aiutare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi delle gare d’appalto, ad esempio mediante l’introduzione di linee guida.
Le considerazioni sopra riportate possono offrire utili spunti per i servizi integrati, sia perché le specificità degli stessi potrebbero giustificare un’autonoma disciplina come per i servizi sociali, sia per l’esistenza di molteplici strumenti nel quadro normativo europeo utili a garantire una legislazione efficace, efficiente e rispondente alle esigenze delle piccole e medie imprese.

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