Il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni: le novità introdotte dalla decisione 2018/680 della Commissione europea

di Luciano Stella, MUST & Partners

 

Inauguriamo in questo numero della newsletter una rubrica – QUI BRUXELLES- curata da MUST & Partners*

Grazie alla recente partnership con ANIP da questo mese nasce “Qui Bruxelles”, la rubrica di affari europei curata da MUST & Partners. Siamo una boutique specializzata in public affairs con sede nella capitale belga, a pochi passi dal Parlamento europeo.

Seguiremo da vicino i lavori delle Istituzioni per offrirvi periodicamente una finestra sulle politiche dell’Unione riguardanti il facility management.

L’Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento (CE) N. 66/2010. Si tratta di un sistema volontario che certifica una vasta gamma di prodotti, di servizi di alloggio turistico e di servizi di pulizia di ambienti interni. La procedura di certificazione è amministrata da appositi organismi competenti per ciascuno Stato membro dell’Unione. Per l’Italia è competente il Comitato Ecolabel Ecoaudit, che si avvale del supporto tecnico della sezione ecolabel di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

La Commissione europea, nello specifico la Direzione Generale Ambiente, garantisce che il regolamento Ecolabel sia applicato correttamente ed elabora i criteri per l’assegnazione del relativo marchio. A maggio 2018 è stata adottata la Decisione (UE) 2018/680 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE specificatamente ai servizi di pulizia di ambienti interni. La Decisione è direttamente operativa negli Stati membri e non necessita di recepimento interno, è valida per cinque anni dalla data di notifica della stessa e una revisione sarebbe eventualmente possibile solo per quei criteri di cui si dimostri l’inapplicabilità.

Il campo di applicazione copre tutti i servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri edifici accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. Comprende anche la pulizia di vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati. Va sottolineato come la Decisione non si applichi alle attività di pulizia effettuate presso siti produttivi, alle attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente né, infine, alle attività di disinfezione. Ne consegue l’esclusione delle pulizie nelle aree ospedaliere se non per i luoghi accessibili al pubblico quali corridoi, sale d’attesa e sale di riposo.

Un’ulteriore novità, dai contorni potenzialmente problematici, riguarda la previsione di una contabilità separata. L’operatore a cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni può erogare altri servizi che non siano disciplinati dall’Ecolabel UE, alla sola condizione che i primi siano erogati da una divisione, una filiale, una succursale o un dipartimento distinto e si tenga una contabilità separata.

Nell’allegato alla Decisione la Commissione europea opera una distinzione tra criteri obbligatori e criteri facoltativi, entrambi disciplinati nel dettaglio.

Il primo criterio obbligatorio ha ad oggetto i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l’Ecolabel UE. È richiesto che almeno il 50 % in volume d’acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente abbia ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I. La restante percentuale di prodotti utilizzati non deve contenere una serie di sostanze pericolose, indicate nell’apposita tabella della Decisione.

Il secondo criterio obbligatorio prevede l’accesso ad appositi apparecchi per il dosaggio e la diluizione dei prodotti per la pulizia presso il sito di lavoro o i locali del richiedente.

È obbligatorio, inoltre, che almeno il 50 % degli accessori tessili utilizzati annualmente per la pulizia non monouso (per esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) sia in microfibra.

Infine, il personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l’Ecolabel UE deve essere appositamente formato entro 6 settimane dall’inizio dell’impiego, perfino quando il contratto è a tempo determinato.

La Commissione ha pubblicato a settembre 2018 un “Manuale per gli utenti” con l’intento di guidare le autorità competenti nazionali e tutti i soggetti interessati nel processo di applicazione della Decisione (UE) 2018/680 e al fine di supportarne l’interpretazione.

In conclusione, la previsione di un marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni, pur rispondendo alla volontà di promuovere un’economia verde e di fornire servizi con un ridotto impatto ambientale, non è esente da profili dubbi e problematici. Al momento è quindi in discussione in Commissione europea una revisione del “Manuale per gli utenti” con l’intento di ovviare alle perplessità applicative fino ad ora sollevate.

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